Ulpius Alenus v.p.

L. ALMA-TADEMA

Un'udienza da Agrippa

(1875)

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l potere di comminare una sentenza capitale – ius gladii – era detenuto esclusivamente dai governatori provinciali, ai quali erano stati conferiti i fasci (ράβδοι). In età imperiale, nelle province senatorie, tali autorità erano i proconsules: «Et Hilarianus procurator, qui tunc loco proconsulis Minuci Timiniani defunti ius gladii acceperat …»  (Passio Perpetuæ

 
 

et Felicitatis 6,3); « ’Αλλ’ αί ρ́άβδοι ήμα̃ς ου̉ προάγουσιν ϊνα ε̉ξουσίαν έχωμεν » [«Non abbiamo i fasci consolari, che ce ne conferiscano l’autorità (scil. per condannare a morte»)] (Martyrium Pionii 10,4).

 

 
 

  

   La prassi è confermata per la provincia d’Asia da un rescritto di Adriano e da un editto di Antonino Pio (Dig. XLVIII,3,6 ss.). Ancora Ulpiano, in età severiana, attesta che il potere di comminare sentenze capitali o anche ad metalla era riservato nelle province al solo governatore (Dig. I,18; cfr. anche Gv 18,31: «A noi non è consentito mettere a morte nessuno», detto dai membri del Sinedrio al cospetto di Pilato). Tuttavia, non mancarono eccezioni, come nel caso ricordato da San Cipriano, il quale riferisce nella sua penultima lettera che, in occasione dell’incrudelirsi della persecuzione di Valeriano, lo ius gladii era stato conferito eccezionalmente anche al præfectus vigilum e al præfectus annonæ (Epist. 80,1).

 

  Con la riforma amministrativa in età tetrarchica, le province, più che raddoppiate, furono rette da un funzionario imperiale che poteva denominarsi proconsul, corrector, consularis, præses (ό ανθύπατος, ό κορρέκτωρ, ό έπαρχος, ό ήγεμὼν negli acta in lingua greca), il quale esercitava funzioni amministrative e giudiziarie, mentre quelle più propriamente militari erano affidate ai duces.

 

  La riforma amministrativa di Diocleziano aveva molto insistito sull’esercizio delle funzioni giudiziarie da parte del governatore in persona, cui era delegato l’esclusivo potere di nominare altri iudices destinati a rappresentarlo nei casi di suo impedimento, facoltà che peraltro non era estensibile a tutti gli aspetti della giurisdizione, come per esempio l’applicazione di un editto di persecuzione generalizzata (Cod. Iust. III,3,2). Sappiamo ad esempio che in molte città africane la fase istruttoria dei procedimenti contro i cristiani venne delegata a duumviri e principales (Cl. Lepelley, Les cités de l’Afrique romaine au Bas-Empire, I, pp. 216-222, 333-343). I governatori erano funzionari prettamente civili, rivestiti di funzioni amministrative e giudiziarie, ragion per cui derivò il termine iudices per designarli.

 

 

   Nel caso dei Martiri Larinesi la sentenza di condanna sarebbe stata pronunziata – dice la tradizione – dall’«empio Preside» (Inno a San Primiano Martire Larinese; cfr. G.B. Pollidoro, Vita et antiqua monimenta..., p. 53). Eppure, si fa rilevare che il præses Samnii è una figura che ritroviamo solamente qualche decennio dopo, poiché il Samnium divenne provincia autonoma solo intorno al 346 e soltanto allora la città frentana vi entrò a far parte. La sentenza non poteva, al contrario, che essere emessa da Ulpius Alenus, v.p., corrector Apuliæ et Calabriæ (PLRE I, p. 953), provincia di cui la civitas di Larinum in realtà faceva parte. 

 

 
 

 

   Il nome di quello che è considerato il primo governatore della nuova provincia ci è pervenuto grazie al ritrovamento di un’iscrizione, apposta agli inzi del IV secolo nel foro di Herdonia [od. Ordona, Foggia], città situata in posizione strategica sulla Via Appia Traiana. Essa abbelliva la base di una statua del cesare Galerius Valerius Maximinus, di cui veniva celebrato il consolato. È stata considerata alquanto anomala la dedicazione a un singolo Tetrarca. Questo il testo della significativa epigrafe:

 

D(omino) N(OSTRO) OALERIO (sic, Galerio) VAL(erio) | MAXIMINO NOB(ilissimo) | CAES(ari) VLPIVS | ALENVS V(ir) P(erfectissimus) CORR(ector) APVL(iae) ET CAL(abriae) | D(evotus) N(umini) M(aiestati)QVE EIVS || DED(icata) V NON(as) MART(ias) | AEMILIANO II ET AQVILINO | CO(n)S(ulibus)[1]

 

     La sua datazione oscilla fra l’avvento della seconda Tetrarchia (maggio 305) – solo un anno dopo i nostri fatti – e la completa rottura dell’usurpatore Massenzio coi Tetrarchi (estate del 307). Si tratta della prima attestazione della nuova ripartizione amministrativa voluta da Diocleziano (CIL IX,687 = F. Van Wonterghem, Les inscriptions découvertes..., p. 136, n. 8; AE 1967,91). L’alto funzionario detenne il mandato almeno fino al 310 (G. de Bonfils, I governatori provinciali, p. 835).

 

  Quanto al titolo onorifico attribuito al governatore – v.p.vir perfectissimus, esso risulta essere dato a chi, appartenendo all’ordine equestre – avente cioè un reddito di almeno 400.000 sesterzi, una somma forse equivalente a quattro aziende agricole di media grandezza –, rivestiva una particolare carica pubblica. Il più elevato rango senatorio era però connotato dal titolo di vir clarissimus (v.c.), attribuito a quel pubblico funzionario il cui reddito risultava di almeno un milione di sesterzi. Nella nuova provincia Apulia et Calabria assistiamo spesso a un’alternanza tra governatori perfectissimi e clarissimi

 

 

 

 

 

   I correctores provinciarum, già conosciuti sotto gli imperatori Caracalla (211-217) – Papiniano – ed Aureliano (270-275) – Eutropio –, erano inviati nelle province dell’Impero per stabilire l’ordine e soffocare le ribellioni, ma vi si potevano stabilire per occuparsi della loro amministrazione. In origine erano coadiuvati, in questa funzione più propriamente governativa, dai consulares o dai præsides. Già prima di Diocleziano esistevano numerosi correctores Italiæ per zone particolari, benché non specificate nelle titolature, fino a quando non comparvero, ad esempio, un corrector Italiæ regionis transpadanæ o corrector Italiæ transpadanæ e un corrector Campaniæ (CIL VI,1418). La divisione definitiva in zone – benché non ancora ufficialmente denominate provinciæ – sembra sia stata portata a compimento intorno al 300 d.C. (Storia del Mondo Antico cit., IX, pp. 691-692). Il primo corrector regionale è documentato dopo il 294.

 

 
 

    

   La città di Larinum fece parte della provincia Apulia et Calabria almeno fino alla metà del IV secolo, per essere compresa nella provincia Samnii di nuova istituzione. Fino a quando ricadde nel territorio provinciale apulo, questi furono i correctores che ebbero giurisdizione sulla città: Ulpius Alenus, v.p. (305-310 ca.); il modenese (Vibonius?) Cæcilianus, v.p. (ante 326, ma 312 se è da identificare con il Vibonius Cæcilianus di CIL IX,120); il suo genero L. Nonius Verus, v.c. (corrector per due volte: 317–324 ca.); il campano M. Aurelius Consius Quartus, v.c. (nello stesso periodo in cui fu in carica il precedente); il canosino Volusius Venustus, v.c. (326-333 ca.); Clodius Celsinus Adelphius, v.c. (prima del 333/336 ca.); Attius Insteius Tertullus Populonius, v.c. (ante 359?); Annius Antiochus, v.p. (355–361) [L. Cantarelli, La diocesi italiciana..., pp. 154-161; M. Chelotti-G. Mennella, Letture e riletture epigrafiche nella regio II, pp. 171–172].

 

 


 

 

  Fu dunque il corrector Ulpius Alenus – o almeno un suo anonimo immediato predecessore – a sottoporre ad interrogatorio Primiano e i suoi fratelli di fede, quasi certamente all’interno del tribunal della città di Luceria, da cui ne sarebbero usciti condannati alla pena capitale. La prassi voleva che la sentenza venisse eseguita nel corso della stessa giornata (cfr. Acta martyrum Scilitanorum 15: «Hodie martyres in cælis sumus»). Tuttavia, alcune ulteriori considerazioni riguardanti il periodo dellanno in cui collochiamo il martirio dei tre Santi, ci portano a ritenere che essa fu eseguita qualche giorno dopo.

 

 

 

Bibliografia:

 

L. Cantarelli, La diocesi italiciana da Diocleziano alla fine dell’Impero occidentale, Roma 1903

M. Chelotti-G. Mennella, Letture e riletture epigrafiche nella regio II, in «Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik» 103 (1994), pp. 159–172

G. de Bonfils, I governatori provinciali, in Principi, imperatori, vescovi. Duemila anni di storia a Canosa (Catalogo della Mostra), Venezia 1992, pp. 835-839

A. Degrassi, Consularis Apuliæ et Calabriæ, in ««Athenæum» XXXIV (1956), pp. 97-103

F. Grelle-G. Volpe, La geografia amministrativa ed economica della Puglia tardoantica, in C. Carletti-G. Otranto (edd.), Culto e insediamenti micaelici nell’Italia meridionale fra tarda antichità e Medioevo, Bari 1994, pp. 15-81

Inno a San Primiano Martire Larinese

Cl. Lepelley, Les cités de l’Afrique romaine au Bas-Empire, I, Paris 1979

G.B. Pollidoro, Vita et antiqua monimenta Sancti Pardi Episcopi, et Confessoris in Cathedrali Templo Larinensi quiescentis, Commentario, et Animadversionibus Criticis..., Romæ 1741

PLRE – The Prosopography of the Later Roman Empire, edd. A.H.M. Jones-J.R. Martindale-J. Morris, I, Cambridge University Press, London 1971

Storia del Mondo Antico, edd. S.A. Cook-F.E. Adcock-M.P. Charlesworth-N.H. BaynesIX.  Evoluzione e declino dellImpero Romano, Milano 1978, trad. it. [The Cambridge Ancient History, Cambridge University Press, London 1954-1961, XI. The Imperial Peace (X-XIX chapters), XII. The Imperiale Crisis and Recovery]

F. Van Wonterghem, Les inscriptions découvertes pendant les quatre premières campagnes de fouilles à Ordona (1962-1966), in J. Mertens (ed.), Ordona II, Bruxelles-Rome 1967, pp. 127-154

 

 


    [1] [Al Signore nostro Galerio Valerio Massimino, nobilissimo Cesare, Ulpius Alenus – insignito del titolo di – vir perfectissimus, governatore della provincia di Apulia e Calabria, devoto al suo numen e alla sua maestà].

 

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